Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Decreto Legge c.d. “Cura Italia”

18 Marzo 2020

CIRCOLARE n. 26 del 18 marzo 2020

Questa notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge c.d. ”Cura Italia”, già in vigore, che prevede anche misure di sostegno al settore rappresentato, molte preannunciate nella lettera circolare del 16 marzo 2020. Tra le disposizioni di maggiore interesse figurano:

• interventi speciali in materia di ammortizzatori sociali per tutti i pubblici esercizi;

• Introduzione di un’indennità per i lavoratori autonomi;

• interventi temporanei sul regime ordinario del Fondo di Garanzia delle PMI, volti ad es. a ridurre i costi del credito d’impresa;

• attuazione del fondo c.d. Gasparrini anche per i liberi professionisti e lavoratori autonomi;

• incentivi alle imprese per la cessione di crediti deteriorati;

• fino al 30.09.2020 impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020;

• proroga al 20.03.20 dei termini per i versamenti (inclusi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi) nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

• sospensione dei termini di pagamento dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;

• credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;

• credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili C1;

• sospensione dei termini dei versamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Cura Italia” recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, adottato lo scorso 16 marzo dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 e sarà a brevissimo trasmesso alle Camere per iniziare l’iter della conversione in legge.

Come noto le misure contenute nel suindicato provvedimento, che si aggiungono a quelle già adottate d’urgenza dal Governo per iniziare ad affrontare la grave crisi indotta dall’epidemia del COVID-19, impegnano 25 miliardi di euro per l’anno 2020, ragione per cui lo scorso 11 marzo il Parlamento ha autorizzato il Governo a uno straordinario ricorso all’indebitamento, per circa 13,75 miliardi di euro.

Trattasi di un testo molto amplio che, come facilmente evincibile dalla rubrica, introduce una molteplicità di previsioni volte a potenziare il servizio sanitario nazionale ma anche a garantire un sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese ed è così suddiviso:

Titolo I: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. 1 – 18);

Tiolo II: Misure a sostegno del lavoro (artt. 19 – 48);

Titolo III: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49 – 59);

Titolo IV: Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60 – 71);

Titolo V: Ulteriori disposizioni (artt. 72 -127).

Al fine di consentire un’agevole e rapida conoscenza delle disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato, si segnalano:

  1. 1.Misure a sostegno del lavoro
  • Articolo 19: “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020 e, in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

Ai periodi di assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19” non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 seguenti:

– (art. 11) obbligo di indicazione della causale;

– (articolo 14) procedure d’informazione e consultazione sindacale fatto salvo l’obbligo d’informazione, consultazione ed esame congiunto svolti in via telematica entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva;

– (30, comma 2) presentazione della domanda di integrazione salariale non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

– (articolo 4, commi 1) per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale (assegno di solidarietà) durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;

– (art. 29, comma 3) durata massima dell’assegno ordinario di 26 settimane in un biennio mobile;

– (art. 29, comma 4, secondo periodo) per l’anno 2020 limite al tetto aziendale secondo cui le prestazioni del Fondo sono determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro;

– (art. 29, comma 8) contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni;

– (art. 1 comma 2) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro dei lavoratori beneficiari di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

  • Articolo 21: Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per i quali è in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

  • Articolo 22: Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Relativamente al campo d’applicazione del presente articolo si ricomprendono le aziende che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ma non a quella ordinaria.

L’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).

I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Non è richiesto ai beneficiari un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Non è prevista contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni.

Restano ferme le disposizioni introdotte dal decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. in materia di cassa integrazione in deroga previste sia per i comuni della cosiddetta “zona rossa” che per le regioni della “zona gialla”. A tal proposito, in attesa di successivi chiarimenti, si ipotizza la cumulabilità delle suddette prestazioni, ovviamente per i datori di lavoro che rientrano nel campo d’applicazione di entrambe le misure.

  • Articolo 23: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Fermo restando quanto previsto circa l’indennità in questione, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa all’indennità di cui sopra, e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni.

Il bonus baby-sitting è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

  • Articolo 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

  • Articolo 26: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale sono posti a carico dello Stato.

  • Articolo 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

In base a quanto previsto dal suddetto articolo e dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto si ipotizza che l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 sia riferita anche ai lavoratori stagionali ai sensi della normativa vigente, delle imprese di pubblico esercizio. Si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte degli istituti competenti.

  • Articolo 38: Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che non hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

  • Articolo 39: Diritto di precedenza lavoro agile

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

  • Articolo 46: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Dall’entrata in vigore del decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:

per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);

per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).

2. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dall’emergenza epidemiologica in atto sull’economia nazionale.

A tal fine, la disposizione in commento propone ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell’articolo 25 del DL n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo, non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

Tra le diverse misure, a mero titolo esemplificativo, è previsto che, per la durata di 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020:

– la garanzia sia concessa a titolo gratuito (le commissioni per l’accesso al fondo vengono tradizionalmente ribaltate dal finanziatore al beneficiario, conseguentemente la loro eliminazione comporta un minor costo al credito d’impresa);

l’importo massimo garantito per singola impresa sia elevato a 5 milioni di euro (nel rispetto della disciplina UE) così da dare nuova capacità anche alle imprese che hanno esaurito spazi di garanzia sul Fondo;

– l’ammissibilità alla garanzia del Fondo di finanziamenti a fronte di garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La disposizione è finalizzata a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai Confidi di cui all’art. 112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, con particolare riguardo all’istituzioni dell’Organismo previsto dall’art. 112 bis del TUB, i cui costi di finanziamento sono interamente a carico dei Confidi iscritti al relativo elenco. A tal fine, la norma:

– prevede che i Confidi possano ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all’Organismo di cui sopra;

– esplicita che la natura giuridica degli Organismi di cui agli artt. 112 bis e 113 del DLgs n. 385/1993 sia la medesima di quello (concepito contestualmente) degli Agenti e Mediatori Creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

La disposizione in commento intende fornire un sostegno alle partite IVA che, a causa della chiusura totale o parziale della propria attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso, si trovino in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

In particolare, si prevede che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, possano accedere ai benefici del fondo di solidarietà mutui “prima casa” (art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007) anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso previste dal Governo.

La norma precisa che per l’accesso al fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le necessarie disposizioni attuative della disposizione in commento saranno adottate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati (sia di natura commerciale che di finanziamento) che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale.

La norma in commento consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le MPMI a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia (cfr. comma 1).

In particolare, le micro, piccole e medie imprese (cfr. Raccomandazione Commissione europea n. 2003/361/CE), aventi sede in Italia, potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocate fino alla data del 30 settembre 2020;

la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sono rinviate fino alla stessa data alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;

il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 deve esser riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura si rivolge specificamente alle micro, piccole e medie imprese che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia in corso. A tale scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell’emergenza epidemiologica in atto.

La norma specifica, inoltre, che potranno beneficiare di dette misure solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contestodell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

In particolare, la norma consente:

– alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;

– a Cassa depositi e prestiti S.p.A., di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

– allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

In altri termini, si prevede che la garanzia dello Stato assista le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza in corso.

La norma, inoltre, stabilisce che sarà un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a stabilire i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione e a individuare i settori nei quali operano le imprese beneficiarie, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia per le PMI.

La norma proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza al 16 marzo.

In accoglimento delle richieste della Federazione, la norma in esame, al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, estende la misura della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – già in vigore per alcune categorie di imprese – ad ulteriori categorie di soggetti, tra cui quelli che gestiscono:

– discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi (cfr. comma 2, lett. b));

– ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati (cfr. comma2, lett. c));

– attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub (cfr. comma 2, lett. e)).

Inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti è prevista la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno esser effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La norma contiene misure di sostegno per i contribuenti, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti, dalle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 e che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazionedi sanzioni.

Per gli esercenti attività d’impresa, non ricompresi nel precedente art. 61, risulta di particolare interesse risulta il comma 2, che prevede la sospensione dei termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi agli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi relativi a:

i) ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d’imposta;

ii) iva;

iii) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tra i beneficiari rientrano i soggetti esercenti attività d’impresa con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, tuttavia, quest’ultimo requisito non è richiesto per la sospensione del pagamento dell’iva per i soggetti aventi sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini (LO) e Vò (VR)] , restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del Decreto del MEF del 24 febbraio 2020 che ha sospeso tutti i versamenti tributari fino al 31 marzo 2020.

Il comma 5 stabilisce Ia ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del Decreto del MEF sopra citato che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Vale la pena sottolineare che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis del DPR n.600/1973 da parte del sostituto d’imposta, nonché a quelle previste a titolo d’imposta e d’acconto dall’art. 25 della Legge n. 133/1999, i soggetti di più ridotte dimensioni, vale a dire, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto (17 marzo 2020) a condizione che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

  • Articolo 63: Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro (il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020).

Le disposizioni di attuazione della disposizione in commento saranno adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

È bene sottolineare che il credito d’imposta non riguarda invece i magazzini e i locali di deposito (C/2).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

La misura non trova applicazione per le attività indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari) e quindi non raggiunte dalla misura della sospensione dell’attività.

La disposizione prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

La norma precisa che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia

entro il 30 giugno 2020.

Inoltre, viene previsto che lo stesso regime si applichi anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Si prevedono, infine:

– il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di c.d. «saldo e stralcio»;

– lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Come si ricorderà, i DPCM adottati a febbraio e marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, hanno previsto la chiusura – prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale – delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS (VLT) e, parzialmente, dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati le AWP di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS, rendendo, pertanto, impossibile o difficile il prelievo dai suindicati apparecchi.

In considerazione di ciò i termini per il versamento del PREU e del canone concessorio previsti per il prossimo 30 aprile, sono prorogati al 29 maggio 2020, con possibilità di avvalersi della facoltà di rateizzazione delle somme dovute, purché la prima sia versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese, con versamento dell’ultima rata entro il 18 dicembre 2020.

Inoltre, a seguito della sospensione, non è dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Viene altresì prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Per una lettura integrale del provvedimento si rinvia al testo del Decreto Legge e si trasmettono due documenti sintesi, anche ai fini divulgativi, relativi alle novità in ordine agli ammortizzatori sociali (allegati 1 e 2), nonché una ricognizione aggiornata dei provvedimenti nazionali e regionali sul tema (allegato 3).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Roberto Calugi

Allegati 3

Circolari correlate

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Collegamenti

Parole chiave

emergenza epidemiologica; COVID-2019; fondo di garanzia PMI; Fondo Gasparrini; misure di sostegno finanziario; supporto alla liquidità; sospensione ritenute, contributi e premi; sospensione adempimenti fiscali e contributivi; premio ai dipendenti; credito d’imposta per sanificazione; credito d’imposta botteghe e negozi; proroga versamenti settore giochi; cassa in deroga; fondo integrazione salariale; ammortizzatori sociali; indennità autonomi;

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18-03-2020

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